Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 115


L'incarico di esercitare le funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 103 , penultimo capoverso, della legge, è conferito con decreto Reale per le funzioni di conservatore, e con decreto ministeriale in tutti gli altri casi.
La nomina del reggente, prevista dal penultimo capoverso dell'art. 112 della legge è fatta con decreto ministeriale.
In caso di mancanza del personale di ruolo, per vacanze dei posti od assenze temporanee degli impiegati e limitatamente alla durata delle vacanze o delle assenze, può essere assunto personale avventizio.
A tale assunzione è provveduto con decreto ministeriale, su proposta del capo dell'archivio: nell'atto di nomina si fissano il tempo per il quale la medesima è fatta, e la misura della retribuzione.
Questo personale non ha diritto ad alcun indennizzo per il licenziamento, nè, il servizio prestato gli costituisce alcun titolo.

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