Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 108


Il Ministro di grazia e giustizia, d'accordo con il Ministro dell'interno, può, in caso di riconosciuto bisogno, e sempre quando siano cessati i diritti di partecipazione di cui all'articolo 113 della legge, udito il parere della Commissione di cui all'art. 98 , disporre il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli archivi di Stato, salvo che trattisi di atti, cui per la loro origine e luogo di stipulazione sia applicabile il capoverso dell'art. 66 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163.
Le spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e quelle per lo scarto preliminare, previsto dagli artt. 69 e 70 del su indicato regolamento, sono a carico dell'archivio che effettua il versamento.
Quanto ai repertori, ai registri ed agli atti dei notari il secolo si computa dalla data della definitiva cessazione dall'esercizio dei rispettivi notari; e quanto agli altri atti e documenti non notarili, dalla loro data.

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