Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 97


Qualora il proprietario richiegga, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà fatta menzione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno indicate altresì tutte le condizioni che si riterrà opportuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali potrà anche essere la destinazione ad uso pubblico delle cose anzidette.
La cessione sarà revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 97"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti