Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 95


Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del fondo. Con la compilazione di questo processo verbale viene a cessare ogni responsabilità che fosse stata assunta dal Governo per temporanea custodia di oggetti.

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