Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 91


Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.
In caso di dissenso sul valore da attribuire alla cosa si addiverrà alla nomina della Commissione peritale di cui all'art. 15 della legge.
Il proprietario del fondo indicherà per iscritto uno o più periti di sua fiducia e in numero uguale ne nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di lui o di un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario avrà diritto di assistervi.
Dei risultati sarà redatto processo verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei periti da essa nominati.

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