Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 87


Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al Prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del tondo. Questa conterrà:
a) l'indicazione dei beni da occuparsi;
b) la durata dell'occupazione;
c) l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo.
Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei modi di cui all'art. 53, il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'indennità offerta.

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