Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 85


Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico allo Stato.
Per quanto riguarda i beni di loro spettanza, analoga riserva a loro favore introdurranno le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate o scoperte.
Le autorità, di cui all'art. 50 del presente regolamento, cureranno l'osservanza del comma precedente.

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