Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 84


Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre per costruire ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di rispetto saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il Ministero, a mente dell'art. 16 della L. 20 giugno 1909, sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta la L. 25 giugno 1865, numero 2359, e il presente regolamento.
Non occorrerà, per addivenire a tali espropriazioni, che abbia preceduto la notificazione dell'importante interesse a termine dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione delle proprietà da espropriare, e del loro presumibile valore attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a seguito dello scavo.

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