Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 83


Degli scavi e delle scoperte fortuite
Dell'azione dello Stato in generale

Il Sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte le cose che si scoprono e che queste di regola siano direttamente custodite dall'Amministrazione in musei governativi o in altri locali riconosciuti idonei. Finito lo scavo e, nei casi di maggior importanza, anche nel corso di esso, il sovrintendente invierà al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti.
La relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato per la pubblicazione delle «Notizie degli scavi e scoperte d'antichità»; il quale esprimerà il suo parere sulla convenienza di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al sovrintendente.
Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte medievale o moderna, le facoltà attribuite al Sovrintendente per i musei e gli scavi d'antichità saranno esercitate dal Sovrintendente per i musei e gli oggetti d'arte medievale e moderna o dal Sovrintendente per i monumenti.

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