Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 81


In applicazione del presente regolamento e dei RR.DD. 7 agosto 1907, n. 707, e 28 luglio 1911, n. 916, l'Amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre riproduzioni di cose di proprietà di enti morali.

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