Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 80


Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti.
Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento; ovvero quando non esistano o non siano sufficienti, agli effetti dell'art. 14 della L. 20 giugno 1909, n. 364, modificato coll'art. 3 della L. 23 giugno 1912, n. 688, le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 80"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti