Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 71


Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto, con suo decreto, da notificare alle parti nei modi di cui all'art. 53 del presente regolamento, ordina l'espropriazione e in pari tempo il pagamento del prezzo e la consegna della cosa.
Innanzi al prefetto potrà stendersi, nella forma di processo verbale, l'atto di vendita o di quietanza.
L'espropriato può anche chiedere che la somma depositata o quella da pagargli venga a cura dell'Amministrazione investita in rendita pubblica.

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