Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 70


Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore.
Qualora questi non accetti l'indennità offertagli, o l'indennità non venga altrimenti stabilita per privati accordi, sarà determinata nei modi di cui agli artt. 31 e 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 in quanto siano applicabili.
L'indennità consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe la cosa in una libera contrattazione all'interno del Regno, e tenendo conto dei vincoli di pubblica servitù che eventualmente sulla cosa gravassero.
La relazione dei periti sarà trasmessa al prefetto nei modi di cui all'art. 47 della L. 25 giugno 1865. Al prefetto saranno altresì comunicati i bonari accordi che, a norma del primo comma del presente articolo, intervenissero tra espropriante ed espropriato.

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