Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 69


Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la polizza di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della somma che esso intende di offrire. Dal deposito è esonerato lo Stato.
Dal momento della notificazione della domanda il proprietario è costituito sequestratario giudiziale della cosa, a tutti gli effetti civili e penali. Il prefetto, sentito il sovrintendente competente, avrà tuttavia facoltà di ordinare, sopra particolare istanza del proprietario o anche di ufficio, i provvedimenti conservativi che si stimassero necessari, e, occorrendo, il deposito temporaneo presso un pubblico Istituto.

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