Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 66


Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili
Nei casi previsti dall'art. 7 della L. 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formalità richieste dagli artt. 4 e 5 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la speciale notificazione della domanda nei modi stabiliti dal presente regolamento per le notificazioni dell'importante interesse.
Dovrà sempre risultare che, in data anteriore alla domanda il privato proprietario della cosa da espropriare, invitato, con atto notificatogli dal Ministero dell'istruzione nei modi di cui alla sez. I del presente capo, a provvedere ai necessari restauri, giusta le prescrizioni della competente sovrintendenza e in un termine prefisso, non ottemperò all'invito.

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