Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 64


Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti deve, prima della scadenza del termine dei due mesi, far conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il termine a quattro mesi.
Nel caso di più proprietari l'avviso deve essere spedito a ciascuno di essi.
La proroga non implica nel Governo obbligo di acquistare.

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