Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 63


Diritto di prelazione
Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.
Per i casi di cui agli artt. 60 e 61 il termine decorrerà dalla notificazione ivi menzionata.

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