Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 57


La denuncia deve contenere:
a) una sommaria descrizione della cosa;
b) la natura, e le condizioni dell'alienazione;
c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;
d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;
e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).
La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

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