Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 52


Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfacimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento.
Sarà nullo ogni patto in contrario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 52"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti