Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 49


Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 29, 30 e 32 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

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