Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 48


Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione.
In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo.

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