Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 45


Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali
Alienazioni

Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente.
Alla domanda, richiesta o proposta, dovranno essere sempre allegati:
a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;
b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero;
c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.
Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lett. a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

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