Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 44


Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa.
Il decreto Ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni del Codice di procedura civile.
Dalla data della notificazione decorreranno i termini pel ricorso alla V sez. del Consiglio di Stato, ammesso dall'articolo 4 della legge.

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