Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 42


Qualora nelle cose di cui alla presente sezioni di manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il sovrintendente competente, o su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie o proprietarie, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro.
Il sovrintendente invierà il progetto al Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresì notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al prefetto o all'economo generale dei benefizi vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda.
Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti o della Giunta di esso.

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