Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 41


In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla sovrintendenza competente.
Eccettuati i casi di cui sopra, ove i sovrintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal sovrintendente al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi.

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