Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 38


Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascerà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportune riserve.
Della consegna all'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la rimozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa.
Copia del processo verbale sarà rimessa al Ministero.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 38"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti