Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 27


Le cose mobili o immobili di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, numero 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.
Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, né chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il prefetto procederà alla denuncia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dall'art. 36 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero della istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il prefetto e il sovrintendente competente.
In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengano nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato.
Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito dal R.D. 28 luglio 1911, n. 916.

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