Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 26


Norme particolari agli altri enti morali
Conservazione

Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinché conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

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