Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 189


Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministero dell'istruzione rimetterà il progetto del contratto al Consiglio di Stato, qualunque sia l'ammontare di esso.
Al Consiglio di Stato dovrà essere rimesso un estratto delle disponibilità del fondo presso la Cassa dei depositi e prestiti con espressa indicazione degli interessi destinati alla costituzione di mutui o di rendite vitalizie, secondo le disposizioni dell'art. 24 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e le limitazioni di cui al successivo art. 25.
Dovrà inoltre essere indicato:
a) se si tratta di mutuo, il pubblico istituto con cui s'intende di contrattare, la durata del mutuo, l'interesse e la quota annua d'ammortamento proposta;
b) se si tratta di costituzione di rendita vitalizia, dovrà indicarsi, oltre l'importo annuo e le persone a vantaggio delle quali si intende di costituirla, l'età delle persone medesime.
Sul Parere conforme del Consiglio di Stato, il Ministro dell'istruzione emette il decreto di approvazione del contratto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

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