Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 188


Costituzione di mutui e di rendite vitalizie
Ove l'Amministrazione, per acquistare cose d'antichità e d'arte di proprietà privata, ritenga conveniente, sul fondo istituito dalla L. 14 luglio 1907, n. 500, ed integrato per effetto degli artt. 23 e 24 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di contrarre un mutuo con un pubblico Istituto ovvero di costituire una rendita vitalizia da corrispondere al proprietario della cosa, dovrà anzitutto ottenere il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a sezioni riunite.
Non potranno contrarsi mutui né costituirsi rendite vitalizie per acquisto di cose che non siano almeno di importante interesse, e fuori delle tassative disposizioni dell'art. 25 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

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