Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 187


Con decreti del Ministro dell'istruzione e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite istruzioni alle autorità dipendenti per la vendita delle pubblicazioni ufficiali relative a cose mobili o immobili di interesse archeologico, storico, paletnologico o artistico, di calchi, fotografie ed altre riproduzioni eseguite per conto dello Stato, nonché per la riscossione e la contabilità dei relativi proventi.

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