Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 184


Sui proventi di cui alle lett. a) e c) dell'art. precedente spetterà ai ricevitori del registro a titolo di aggio di riscossione, una somma equivalente al 3,50 per cento delle somme riscosse, da liquidarsi con le stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione dell'aggio ordinario conceduto ai ricevitori per le riscossioni loro affidate.
Sui proventi di cui all'art. stesso lett. b), dovuti in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, oltre l'aggio ai ricevitori, spetterà ai cancellieri la decima parte delle somme riscosse, secondo quanto dispone l'art. 5 della L. 8 agosto 1895, n. 556.

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