Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 182


Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie, comminate agli artt. 30, 31, 34, 35, 36 e 37 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688, i cancellieri giudiziari, nel mandare ai ricevitori del registro la copia dell'avviso di pagamento, di cui all'art. 63 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, indicheranno espressamente nella copia stessa, che le somme da pagarsi dal condannato debbono essere versate in conto di speciale capitolo del bilancio dell'entrata, ai fini dell'art. 23 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

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