Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 181


A cura dei sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di finanza le sentenze e gli estratti delle sentenze portanti condanne al pagamento delle indennità di cui agli artt. 32, 34, 35 e 37 secondo comma, della L. 20 giugno 1909, n. 364 e art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688. Le intendenze di finanza cureranno il ricupero delle indennità a mezzo dei cancellieri giudiziari.

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