Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 179


Contabilità dei proventi diversi di cui all'art. 23, comma 2° della L. 20 giugno 1909, n. 364
Proventi a seguito di sentenze di condanna

I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'istruzione pubblica gli estratti delle sentenze, sia civili sia penali, con cui sia stata pronunciata la confisca di cose sottoposte alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, ovvero al pagamento delle pene pecuniarie e delle indennità comminate dagli artt. 30 a 37 della legge stessa.
Nel trasmettere tali estratti avranno cura di segnalare quelle sentenze per cui l'indennità, a termini dell'ultimo capov. dell'art. 32 della legge, è stata devoluta ad un ente, e in casi in cui fu pronunciata dal magistrato penale la nullità di cui all'art. 29 della legge medesima.

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