Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 178


Delle multe percepite nel caso di cui al precedente art., metà andranno a beneficio del fondo di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge, e l'altra metà sarà ripartita secondo le norme stabilite dagli artt. 119 e seguenti della legge doganale, fino al limite massimo di lire 10.000 (47).
Nel caso dell'art. 136 metà delle multe sarà devoluta al detto fondo, e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, fra quei funzionari degli uffici di esportazione che abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'amministrazione di scoprire il contrabbando.
Il Ministero, sentito il Consiglio superiore, designerà l'Istituto nel quale dovranno essere conservate le cose di cui con sentenza civile o penale sia stata pronunciata la confisca.

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