Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 175


Contrabbando
Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contravvenzione, trattenendo gli oggetti. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione, ovvero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.
Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora lo richiegga, all'esportatore.

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