Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 173


Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per l'esportazione ordinaria, unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzino le eventuali proroghe.
L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.
Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicato a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 173"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti