Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 172


Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore si intenderà decaduto di ogni diritto.
Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di una lira, che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito, alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

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