Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 170


All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggellerà coi propri piombi i colli e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà.
I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.
L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascerà quindi il certificato di importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.
I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la r. corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'articolo 133, ultimo comma.

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