Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 168


Cabotaggio e circolazione
La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una r. biblioteca.
Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione nè proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di r. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.
In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richiegga, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.
Per gli oggetti sottoposti a un semplice nullaosta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.
Ove lo speditore lo richiegga, la licenza verrà rilasciata nel giorno medesimo in cui la cosa è presentata, ovvero, ammenoché gravi esigenze di servizio lo impediscano, nel giorno successivo in cui funziona l'ufficio, sempreché siano state anticipate le spese per la spedizione o versato il deposito cauzionale.

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