Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 164


Esportazione temporanea - Cabotaggio e circolazione
Esportazione temporanea

La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interessato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.
Potrà essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.
Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale e di esso sarà rilasciata speciale bolletta di quietanza, che verrà unita alla licenza.

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