Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 162


Delle spedizioni per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato
Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.
La tassa di esportazione dev'essere preventivamente pagata. A tergo della licenza l'agente di riscossione apporrà il bollo di ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.
All'ufficio postale l'esportatore presenterà, debitamente legato e piombato giusta l'art. 154, il pacco o la scatoletta da spedirsi, ed insieme la licenza di esportazione, od il nulla osta, o la denuncia.
I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodiché restituiranno la denuncia al Ministero.
L'ufficiale postale, prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta, e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che a tergo della licenza si trovi indicato l'ammontare della tassa riscossa e che per l'invio di materiale bibliografico, previsto nel penultimo comma dell'art. 131, il mittente abbia apposto e sottoscritto sulla dichiarazione doganale la clausola che non è intervenuta la notificazione dell'importante interesse ai sensi dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 162"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti