Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 161


Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.
La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfissati alla matrice di quest'ultima.
Le denuncie, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero della istruzione pubblica.

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