Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 159


La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.
È fatta eccezione pei colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

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