Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 153


Emissione della licenza di esportazione
A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.
L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.
Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purché spediti da una stessa persona a un unico destinatario.
La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.
Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

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