Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 150


I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.
Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire una, che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autenticata.
L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

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