Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 149


I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi e dalle parti verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

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