Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 146


L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi:
a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;
b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5, 6, 7, 13, della L. 20 giugno 1909, n. 364, nonché delle corrispondenti disposizioni del tit. I del presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e penali;
c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;
d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.
Una copia della notificazione di cui sopra verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.
Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovrintendenza competente per ragione di materia e di territorio, affinché ne prenda speciale nota.

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