Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 137


I funzionari di cui all'art. precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.
A seguito di che decideranno:
1° se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata per la esportazione;
2° se debbasi imporvi il divieto di esportazione;
3° se si possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, previo accertamento e liquidazione della tassa.

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